NUOVA DISCIPLINA RIBORSI SPESE DAL 1° GENNAIO 2025
La riforma del regime fiscale del lavoro autonomo apportata dal D.lgs. n. 192/2024 modifica
In particolare, si transita:
con l’introduzione di una specifica deroga alla irrilevanza del costo nel caso in cui la spesa riaddebitata in via analitica non sia effettivamente rimborsata dal committente.
Al contrario, rimangono inalterati il regime:
Viene, infine, disciplnato il “riparto” delle spese in presenza di “studio condiviso” con altri colleghi.
SPESE INTESTATA AL PROFESSIONISTA
In questo caso il professionista sostiene le spese in proprio nome
potendo successivamente procedere:
SPESE NON RIADDEBITATE AL COMMITTENTE - INVARIATO
Può accadere che il professionista si rechi in trasferta per esigenze proprie (o del proprio studio associato); si pensi al caso in cui si debba recare presso l’Inps o la Camera di Commercio per valutare alcune procedure telematiche, ecc.
In tal caso la spesa rimane deducibile nei limiti propri dell’art. 54, co. 5, Tuir:
SPESE RIADDEBITATE AL COMMITTENTE
Più frequentemente si verifica il fatto che il professionista si rechi in trasferta per esigenze correlate ad uno specifico incarico professionale.
In tale situazione si potrà verificare che il professionista:
RIADDEBITO ANALITICO AL COMMITTENTE DAL 1° GENNAIO 2025
Per effetto della riforma del 2024, a partire dal 1° gennaio 2025, la correlazione: spesa – rimborso, nel caso in cui la prima sia chiesta a rimborso al cliente in fattura, analiticamente dettagliata, diviene una mera partita di giro, ai fini delle imposte dirette.
RIADDEBITO SPESE IN UNO STUDIO CONDIVISO E RIBALTATE AI COLLEGHI
Il legislatore ha riportato in una norma di legge una disciplina ormai consolidata per effetto dell’univoco orientamento della prassi e della giurisprudenza, relativamente al trattamento fiscale del riaddebito in capo ai colleghi delle spese sostenute dai liberi professionisti nell’ambito dello studio condiviso (nuovo art. 54 co. 2, lett. c), Tuir).
LA NORMA: sono fiscalmente irrilevanti le somme percepite per il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.
La disposizione va letta assieme all’art. 54-ter, co. 1, che esclude dalle spese deducibili l’anticipo pagato dal professionista al fornitore dei servizi o al proprietario dell’immobile adibito ad uso ufficio, da ribaltare in capo a terzi.