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Disciplina rimborsi spese

Disciplina rimborsi spese

Novità in vigore dal 1° Gennaio 2025

NUOVA DISCIPLINA RIBORSI SPESE DAL 1° GENNAIO 2025

La riforma del regime fiscale del lavoro autonomo apportata dal D.lgs. n. 192/2024 modifica

  • la disciplina dei rimborsi analitici di spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico precedentemente introdotta dal “Job Act autonomi” (L. n. 81/2017), in massima parte costituiti da spese di viaggio/trasporto e di vitto/alloggio
  • a decorrere dal 1° gennaio 2025 (art. 6 2, D.lgs. n. 192/2024).

In particolare, si transita:

  1. da un regime di deduzione del costo e rilevanza del riaddebito
  2. ad un regime di irrilevanza reddituale sia del costo che del riaddebito (il mecanismo “costo – rimborso” rientra nell’ambito delle “partite di giro” per i professionisti che adottano il registro cronologico)

con l’introduzione di una specifica deroga alla irrilevanza del costo nel caso in cui la spesa riaddebitata in via analitica non sia effettivamente rimborsata dal committente.

Al contrario, rimangono inalterati il regime:

  • dei rimborsi spesa non riaddebitati in via analitica
  • dei rimborsi per spese “anticipate in nome e per conto” del committente
  • delle spese “pregagate” dal

Viene, infine, disciplnato il “riparto” delle spese in presenza di “studio condiviso” con altri colleghi.

 SPESE INTESTATA AL PROFESSIONISTA

In questo caso il professionista sostiene le spese in proprio nome

potendo successivamente procedere:

  • ad addebitarle al committente (in generale, unitamente al compenso professionale)
  • o meno.

SPESE NON RIADDEBITATE AL COMMITTENTE - INVARIATO

Può accadere che il professionista si rechi in trasferta per esigenze proprie (o del proprio studio associato); si pensi al caso in cui si debba recare presso l’Inps o la Camera di Commercio per valutare alcune procedure telematiche, ecc.

In tal caso la spesa rimane deducibile nei limiti propri dell’art. 54, co. 5, Tuir:

  • spese di vitto e alloggio: nel limite del 75% della spesa e del 2% dei compensi percepiti nel medesimo periodo d’imposta
  • spese di viaggio/trasporto: al 100%.

SPESE RIADDEBITATE AL COMMITTENTE

Più frequentemente si verifica il fatto che il professionista si rechi in trasferta per esigenze correlate ad uno specifico incarico professionale.

In tale situazione si potrà verificare che il professionista:

  1. evidenzi in modo specifico il riaddebito delle spese di trasferta sostenute e a lui intestate
  2. oppure non proceda ad una specifica evidenziazione (avendo il medesimo trattamento Iva e redditi del compenso, può accadere che venga di fatto inglobato in quest’ultimo).

RIADDEBITO ANALITICO AL COMMITTENTE DAL 1° GENNAIO 2025

Per effetto della riforma del 2024, a partire dal 1° gennaio 2025, la correlazione: spesa – rimborso, nel caso in cui la prima sia chiesta a rimborso al cliente in fattura, analiticamente dettagliata, diviene una mera partita di giro, ai fini delle imposte dirette.

RIADDEBITO SPESE IN UNO STUDIO CONDIVISO E RIBALTATE AI COLLEGHI

Il legislatore ha riportato in una norma di legge una disciplina ormai consolidata per effetto dell’univoco orientamento della prassi e della giurisprudenza, relativamente al trattamento fiscale del riaddebito in capo ai colleghi delle spese sostenute dai liberi professionisti nell’ambito dello studio condiviso (nuovo art. 54 co. 2, lett. c), Tuir).

LA NORMA: sono fiscalmente irrilevanti le somme percepite per il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.

La disposizione va letta assieme all’art. 54-ter, co. 1, che esclude dalle spese deducibili l’anticipo pagato dal professionista al fornitore dei servizi o al proprietario dell’immobile adibito ad uso ufficio, da ribaltare in capo a terzi.

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